La gestione dei crediti inesigibili verso clienti sottoposti a procedure concorsuali richiede da parte delle direzioni amministrative un presidio rigoroso delle procedure d’imposta, al fine di evitare la decadenza dal diritto al recupero dell’IVA versata.
La disciplina ex art. 26 del D.P.R. 633/72 (modificata dal D.L. n. 73/2021) ha introdotto un’importante agevolazione per tutte le procedure avviate dal 26 maggio 2021. Per tali procedure, il creditore ha la facoltà di emettere la nota di variazione in diminuzione fin dalla data di apertura della procedura stessa (es. pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento/liquidazione giudiziale o decreto di ammissione al concordato). Viene così meno l’obbligo di attendere la formale chiusura o l’infruttuosità della procedura. L’emissione della nota resta peraltro consentita anche al creditore che abbia scelto di non insinuarsi al passivo.
Nell’applicazione pratica della norma occorre osservare due regole fondamentali:
- Principio di inscindibilità: la nota di variazione deve rettificare l’intero corrispettivo non incassato (imponibile più IVA) e non può essere limitata alla sola quota d’imposta, eccezione fatta per le sole rettifiche di aliquota.
- Termini di decadenza: l’emissione della nota di credito deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto (ovvero l’anno di apertura della procedura concorsuale). La detrazione deve essere poi operata nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione o nella relativa dichiarazione annuale.
I debitori assoggettati alle nuove procedure concorsuali sono, peraltro, espressamente esonerati dall’obbligo di annotare la corrispondente variazione in aumento nei propri registri contabili.
Lo Studio D’Amore & Partners assiste le imprese nella revisione dei crediti incagliati e nella corretta esecuzione delle rettifiche fiscali atte a recuperare la liquidità d’imposta.