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Superbonus e Sconto in fattura: la CGT di Varese legittima lo storno dell’errore formale e sblocca i crediti

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Superbonus e sconto in fattura: la CGT di Varese legittima lo storno dell’errore formale e sblocca i crediti

Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese ha accolto integralmente il ricorso promosso dallo Studio D’Amore & Partners a tutela di una contribuente, sancendo un principio fondamentale in materia di agevolazioni edilizie e cessione dei crediti (artt. 119 e 121 D.L. 34/2020).

Il caso d’origine e la contestazione dell’Ufficio

La vicenda nasce dallo scarto operato dall’Amministrazione finanziaria su alcune comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura relative a interventi di efficienza energetica rientranti nel Superbonus. Secondo l’Ufficio, la presenza di una fattura emessa per errore mentre i lavori non erano ancora conclusi, poi stornata con una nota di variazione una volta completate le opere ed emessa la fattura corretta, avrebbero reso la comunicazione tardiva a causa dello sfasamento temporale tra i due documenti.

La difesa, guidata dal dott. Luigi D’Amore, ha dimostrato in giudizio la piena legittimità dell’operato della contribuente e dell’impresa esecutrice, facendo leva su alcuni punti cardine del diritto tributario e delle norme speciali sui bonus edilizi.

In primo luogo, l’emissione della nota di variazione è avvenuta nel pieno rispetto dell’art. 26 del D.P.R. 633/72, perché realizzata entro l’anno dall’errore formale e in assenza dei presupposti per la fatturazione originaria, dato che le opere non erano ancora ultimate e nessun pagamento era stato effettuato. In secondo luogo, un’inesattezza puramente documentale non può incidere sul diritto sostanziale al beneficio fiscale. Infine, tutta la documentazione abilitante — asseverazioni ENEA, APE, visti di conformità — è stata regolarmente prodotta nell’anno di effettiva ultimazione dei lavori, confermando l’annualità corretta di sostenimento della spesa.

La decisione della Corte

I giudici tributari hanno pienamente condiviso le tesi dello Studio, rilevando che l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova circa una presunta conclusione anticipata dei lavori. La Corte ha stabilito che la nota di credito emessa entro l’anno è del tutto ammissibile e che l’errore iniziale non può precludere l’esercizio dell’opzione.

Un precedente importante per contribuenti e imprese

Questa sentenza rappresenta un importante precedente per imprese e contribuenti, che si trovano a dover gestire correzioni documentali nell’intricato panorama della compliance fiscale legata ai bonus edilizi.

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