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La disciplina delle società holding: forme giuridiche, presunzioni e tutele patrimoniali nei gruppi d’impresa

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La scelta dell’architettura societaria e della forma giuridica da destinare a una società holding costituisce uno dei passaggi più delicati nella strutturazione dei gruppi familiari o industriali. Nel panorama della corporate governance, la holding non rappresenta mai un contenitore neutro: le sue caratteristiche organizzative variano sensibilmente a seconda del ruolo esercitato nei confronti delle partecipate.

Quando la holding assume partecipazioni allo scopo di indirizzarne le scelte operative, commerciali o finanziarie, si configura il presupposto dell’attività di direzione e coordinamento. Tale forza decisionale può declinarsi sotto diverse fattispecie:

  1. Controllo di diritto: disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria delle controllate ex art. 2359 c.c.
  2. Controllo di fatto: possesso di una quantità di voti sufficiente a esercitare un’influenza dominante nelle decisioni assembleari.
  3. Influenza notevole: capacità di incidere sugli indirizzi gestionali, presunta allorché si disponga di almeno un quinto dei voti (o un decimo nelle società quotate).

Un elemento di particolare rilievo riguarda la forma giuridica adottabile. Qualora la holding coordini società operative che svolgono attività d’impresa, l’ordinamento qualifica la holding stessa come un ente che esercita un’attività economica. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2249 c.c., è preclusa la possibilità di adottare la forma di società semplice, imponendo l’adozione della veste di società commerciale (di persone o di capitali).

L’art. 2497-sexies c.c. pone inoltre una presunzione relativa: in presenza di un rapporto di controllo, si presume l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento. La possibilità di fornire la “prova contraria” risulta determinante sia per limitare le responsabilità della capogruppo nei confronti dei creditori delle controllate, sia per chiarire di fronte all’Amministrazione Finanziaria la natura (statica o dinamica) della holding e il relativo trattamento fiscale.

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