La rinuncia da parte dei soci ai crediti derivanti da finanziamenti precedentemente erogati alla società costituisce una delle operazioni più utilizzate per ripianare perdite o rafforzare la struttura patrimoniale dell’impresa. Nonostante la frequenza dell’operazione, i profili fiscali e contabili sottesi richiedono la massima attenzione per evitare la formazione indesiderata di sopravvenienze attive tassabili in capo alla società.
Sotto il profilo formale, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, la rinuncia deve manifestarsi in forma scritta avente data certa (es. notifica via PEC). L’organo amministrativo deve recepire la comunicazione con apposita delibera e procedere alla corretta iscrizione della somma a riserva di capitale nelle poste del patrimonio netto.
Sotto l’aspetto fiscale, la disciplina (riformata dal D.Lgs. 147/2015) prevede che la rinuncia al credito non costituisca sopravvenienza attiva imponibile per la società partecipata nei limiti del valore fiscale del credito in capo al socio. A tal fine, il socio è tenuto a rilasciare alla società una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti il valore. In caso di mancata comunicazione, il valore fiscale si presumerà pari a zero, con il conseguente e gravoso rischio di tassazione dell’intera somma rinunciata.
In materia di finanziamenti fruttiferi, la giurisprudenza più recente — guidata dalla Corte di Cassazione (sent. n. 16595/2023) e dalle Corti di Giustizia Tributaria di merito — ha definitivamente superato la risalente tesi dell’«incasso giuridico» caldeggiata dall’Agenzia delle Entrate. È stato chiarito che la rinuncia agli interessi maturati da parte del socio non determina l’obbligo per la società di applicare la ritenuta alla fonte, scongiurando il pericolo di doppi prelievi o contenziosi.
Studio D’Amore & Partners fornisce consulenza societaria e tributaria per il corretto inquadramento delle operazioni di ricapitalizzazione e patrimonializzazione, prevenendo contenziosi con l’Amministrazione Finanziaria.
